Art. 28.
(Festival nazionali e internazionali).

      1. La qualifica di «festival nazionale» o di «festival internazionale», relativamente ad attività musicali senza distinzioni di genere, è attribuita dal Ministro dei beni e delle attività culturali, sulla base di requisiti previamente definiti con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro dei beni e delle attività culturali tiene conto dei seguenti princìpi:

          a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato del soggetto organizzatore

 

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o carattere di associazione senza fini di lucro e con almeno tre anni di attività;

          b) programmazione artistica di elevato livello, con priorità per la produzione musicale autonoma;

          c) presenza di un direttore artistico stabile e qualificato, scelto tra personalità del mondo musicale di elevato profilo culturale;

          d) valorizzazione e diffusione di opere, interpreti, esecutori, compositori, strumenti e generi musicali di ogni epoca, sulla base di un organico e definito progetto culturale di durata triennale;

          e) tradizione culturale del festival, nell'ambito del settore musicale di competenza, nonché suo radicamento territoriale.

      3. Per i fini di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dei beni e delle attività culturali acquisisce il parere della commissione consultiva per la musica di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.650, ovvero del comitato per la musica popolare contemporanea previsto dall'articolo 23 della presente legge.
      4. Per le attività dei festival nazionali e internazionali, il Centro nazionale per la musica eroga un finanziamento integrativo rispetto al contributo degli enti pubblici territoriali, con esclusivo riferimento alle spese occorrenti per l'effettivo svolgimento delle manifestazioni.